Ascensore per disabili in condominio
Installare un ascensore spesso risulta la soluzione migliore per superare le barriere architettoniche in condominio e permettere a soggetti disabili, anziani o invalidi, di poter superare dislivelli in completa autonomia.
La circostanza dove risulta più difficoltosa l’installazione degli ascensori e dove quindi occorre valutare accuratamente ogni aspetto preventivamente è quella in cui in un condominio esistente sorga la necessità, da parte di uno o più condomini disabili, di installare un ascensore per poter superare i dislivelli presenti.
Le tipologie maggiormente installate sono quelle che fanno capo ai mini-ascensori, che grazie a un ingombro minimo sono progettati per essere estremamente funzionali anche in spazi ridotti pur non limitando lo spazio di manovra, la capienza interna e l’estetica, come ad esempio gli ascensori per disabili Ceteco.
È bene anche in questa direzione vagliare attentamente i modelli in funzione delle proprie esigenze, in ordine a caratteristiche e funzionalità.
Verifiche preliminari
Prima di installare l’ascensore o il mini-ascensore, occorre valutare alcuni aspetti di varia natura, sia giuridica che tecnica. In linea generale per l’installazione di un ascensore per disabili occorre riferirsi alla Legge n. 13/1989 che regola le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questa legge sorge con lo scopo di eliminare le barriere che impediscono una vita autonoma ai soggetti portatori di disabilità di diversa natura.
Espressa l’intenzione di installare l’ascensore occorrerà contattare un tecnico per una valutazione di fattibilità tecnica preventiva che definisca, insieme a un produttore, alcuni fattori determinanti.
Occorrerà determinare se all’interno del condominio o all’esterno del condominio vi sia lo spazio necessario per installare un mini-ascensore o direttamente nel vano-scala o in uno spazio comune ad esso direttamente adiacente, quindi prevedere dove posizionare il modello previsto. Poi verificare la possibilità di eseguire tutte le opere necessarie e accessorie per l’installazione di un ascensore funzionante (armadio strumentazione, mini-fossa, impianto, etc.). Queste verifiche sono importanti perché la legge riconosce i limiti invalicabili dell’art. 1120 del C.C. che impone che ogni intervento non rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
La richiesta all’assemblea condominiale
Se la fattibilità tecnica ha esito positivo, grazie alla normativa in vigore, si può presentare formale istanza scritta all’assemblea condominiale in modo che possa essere messa ai voti. All’istanza l’interessato o il suo tutore deve allegare:
- il tipo di intervento che intende eseguire;
- le caratteristiche del modello di ascensore;
- i documenti che attestano la disabilità.
Dalla richiesta l’assemblea ha tre mesi di tempo dalla ricezione dell’istanza per autorizzare la messa in opera e definire la partecipazione di spesa del condominio alle opere.
La legge prevede che l’installazione dell’ascensore può avere luogo al raggiungimento della maggioranza dei voti. Questo passaggio, in passato, ha dato adito ad alcune problematiche, specialmente dove non si raggiungeva la maggioranza dei voti per diverse motivazioni.
La sentenza n. 18334 del 25 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, in rispetto ai principi di solidarietà sociale e diritti umani, ha tuttavia legittimato il diritto alla realizzazione di un ascensore per disabili nei condomini abitati (anche in affitto) da persone con difficoltà motorie, anche nel caso la richiesta portata a votazione non raggiunga la maggioranza di cui alla Legge n. 13/1989. La Corte ha inoltre espresso la necessità di superare ragioni di natura estetica e di presunto decoro a favore della solidarietà sociale e dei diritti fondamentali della persona soprattutto in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Tuttavia, anche in questo caso, ogni situazione va attentamente soppesata con l’aiuto di un tecnico specializzato, chiamato per valutare le distanze legali dai fabbricati, le larghezze minime dei vani scala, le distanze dalle superfici finestrate. Il tecnico si occuperà anche di confrontarsi con il regolamento edilizio comunale e di presentare regolare progetto e pratica edilizia in Comune per ottenere l’autorizzazione, sempre in virtù delle necessità di superamento delle barriere e previo esito tecnico favorevole di fattibilità, anche strutturale.
Una volta soppesati tutti i fattori e ottenuta l’autorizzazione o di diritto o dall’assemblea condominiale, è possibile passare finalmente all’ordine esecutivo dell’ascensore o del mini-ascensore e alla sua successiva installazione collaudo e messa in funzione.
Agevolazioni fiscali per le spese sostenute
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ascensori, montacarichi ed elevatori esterni all’abitazione, si può usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia (con un tetto massimo di 96.000 euro), da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.
Tutte le indicazioni utili e le procedure per usufruire di questa detrazione fanno capo alle indicazioni per le ristrutturazioni edilizie, presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 50% dall’IRPEF non è in questo caso cumulabile con quella del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti il sollevamento del disabile.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.
Agevolazioni per le parti condominiali
I condomini che partecipano attivamente alla spesa per l’installazione dell’ascensore nelle parti comuni di un edificio condominiale possono portare in detrazione la spesa sostenuta per i lavori, solo ed esclusivamente attraverso il condominio, specificando che essa deve rientrare come importo delle parti comuni di condominio.
In questo caso il soggetto legittimato è il condominio. Gli adempimenti fiscali e i bonifici devono essere effettuati dal condominio, il cui Amministratore deve provvedere a rilasciare una dichiarazione ad ogni condomino specificando:
- la quota di detrazione a lui imputabile;
- di aver adempiuto a tutti i termini previsti dalla Legge.
In caso non ci fosse l’Amministratore uno dei condomini può farne vece previa richiesta di codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.