Manutenzione ordinaria caldaia: obblighi e adempimenti
Per garantire l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e la sicurezza del suo generatore di calore è fondamentale eseguirne una manutenzione che sia programmata e duri nel tempo. In questo articolo parleremo della manutenzione ordinaria della caldaia con relativi obblighi e adempimenti.
Gli interventi di manutenzione: la pulizia e la prova fumi
Un’accurata manutenzione della propria caldaia favorisce la propria sicurezza e quella dei propri cari, riduce le emissioni inquinanti perché la rende più efficiente, ne ottimizza il funzionamento e ne garantisce il rendimento termico nel tempo abbattendo i costi. Ecco perché è importante sapere da chi farla eseguire e in cosa consistono la manutenzione, il controllo e la pulizia.
La manutenzione della propria caldaia deve essere eseguita da un idraulico caldaista o da un idraulico altamente qualificato. Dopo la prima accensione che di solito è inclusa nella prassi di collaudo dell’installatore, è opportuno programmare le manutenzioni nel tempo. Alcune ditte installatrici offrono contratti di manutenzione e assistenza prolungati nel tempo. Qualora non fosse il vostro caso si devono contattare soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 lett. C della Legge 5 marzo 1990 n. 46, abilitati e iscritti alla CCIAA. Nel frattempo è bene procurarsi i documenti che sono stati redatti dal tecnico installatore all’atto di messa in moto dell’impianto, e che serviranno per eventuali sostituzioni e ricambi per la vostra caldaia: la dichiarazione di conformità dell’impianto redatta a norma di Legge e il libretto d’uso e manutenzione con i dettagli tecnici del vostro generatore di calore.
Gli interventi di manutenzione per le normali caldaie nelle abitazioni inferiori alla potenza di 35 kW sono sostanzialmente due: la pulizia annuale della caldaia e il controllo dei fumi ogni due anni (la prima dopo 4 anni dall’installazione della caldaia).
La pulizia annuale non è un intervento obbligatorio per legge, ma consigliato per mantenere la caldaia efficiente e prevenire i guasti. Consiste nell’intervento di pulizia accurato della caldaia e nella verifica dei suoi parametri di funzionamento e delle varie regolazioni. Il caldaista smonta le parti rimovibili esterne della caldaia per procedere ai vari controlli.
La prova fumi ogni due anni invece è un test indispensabile che consente di verificare la regolazione del bruciatore. Con la prova, eseguita a caldaia pulita, si vanno a determinare i valori di tiraggio della caldaia e la temperatura dei fumi di combustione, si misurano i valori inquinanti (CO, CO2) e si verificano i parametri che favoriscono oltre alla sicurezza anche il risparmio energetico: il rendimento, le tarature, la temperatura dei fumi.
Una volta terminata la prova il tecnico rilascia la ricevuta con i risultati delle prove che è da conservare nel libretto di impianto insieme al libretto d’uso e a tutta la documentazione di Legge.
Vediamo insieme ora quale documentazione deve essere conservata e redatta.
Libretto d’impianto e Responsabile di impianto
Il Decreto 20 giugno 2014 che ha modificato il DM. 10 febbraio 2014 ha introdotto dalla data del 16 ottobre 2014 l’obbligo di redigere un nuovo libretto di impianto che si chiama ora “libretto di impianto per la climatizzazione” e il nuovo “rapporto di efficienza energetica” che include tutti i relativi modelli.
Il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione è da tale data unico per tutti gli impianti di qualsiasi potenza termica, per gli impianti con generatori di qualsiasi genere (anche pompe di calore, pannelli solari, etc) e qualsiasi servizio (sia per il condizionamento estivo che per il riscaldamento invernale). Esso sostituisce in un unico documento i precedenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale”, di cui al D.P.R. 412/1993. Ogni impianto (e tipo di impianto) deve ora avere un singolo libretto. Ad esempio, in caso di riscaldamento invernale con la caldaia e climatizzazione estiva dovranno essere compilati due libretti distinti.
Per i nuovi impianti la compilazione viene eseguita dal tecnico specializzato alla prima messa in funzione dell’impianto. A seguire il tecnico formalizzerà il risultato della verifica iniziale. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014 la compilazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione è a cura del responsabile di impianto. Il nuovo libretto è formato da più schede assemblabili, per la compilazione del libretto il caldaista provvederà ad assemblare le schede pertinenti l’impianto in questione. Questi modelli potranno essere redatti e compilati sia su cartaceo che in formato elettronico.
Il responsabile di impianto è solitamente lo stesso titolare della caldaia oppure l’amministratore (nel caso di condomini) o il proprietario dello stabile nel caso non ci fosse un amministratore. Il responsabile può delegare un terzo soggetto, delegato dall’amministratore o dal proprietario dell’abitazione, con le qualifiche necessarie ad esercitare tale compito (ad esempio la ditta incaricata della Manutenzione con contratto specifico)
Per gli immobili locati il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è l’occupante dell’unità immobiliare (inquilino, locatario, comodatario).
Il Rapporto di efficienza energetica
In occasione degli interventi di manutenzione deve essere compilato anche il Rapporto di efficienza energetica per apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale di più di 10 kW e per quelli estivi con potenza maggiore di 12 kW con o senza produzione di acqua calda sanitaria. I modelli saranno divisi per tipologia di generatore così come segue:
- rapporto di controllo 1 per i gruppi termici (caldaie, stufe, etc.)
- rapporto di controllo 2 per i gruppi frigo (condizionatori)
- rapporto di controllo 3 per gli scambiatori
- rapporto di controllo 4 per i cogeneratori
Nelle stesse modalità del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione anche questo rapporto deve essere compilato per ogni generatore (di caldo o freddo).
Rimangono esclusi dalla compilazione in questo caso solo gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.