Interventi di riqualificazione energetica: detrazioni e agevolazioni

Riqualificazione energetica

La legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali del 65%  per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Questa disposizione legislativa che permette sia detrazioni che agevolazioni negli ultimi anni ha facilitato un considerevole aumento degli interventi sul patrimonio edilizio riguardanti il miglioramento dell’efficienza energetica grazie all’utilizzo di energie rinnovabili. La detrazione è possibile secondo specifiche modalità, la Legge infatti definisce chiaramente il tipo di interventi, gli importi e tempi di detrazione, il massimo importo detraibile, i beneficiari, gli adempimenti richiesti per usufruirne.

La detrazione è prevista sia per le singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali.

In cosa consiste l’agevolazione e per quali interventi

L’agevolazione consiste nel detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) in 10 rate annuali di pari importo il 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici già esistenti. Per esistenti si intendono edifici che siano iscritti in Catasto, di cui si possiedono le ricevute di pagamento dell’IMU (ex ICI). Le unità immobiliari su cui è consentito eseguire gli interventi possono essere di qualunque categoria catastale, anche rurali e fabbricati strumentali (a servizio dell’attività). Sono esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione e in corso di costruzione.

Gli interventi che possono essere detratti sono:

  1. riduzione  di almeno il 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento (fino a 100.000 euro): include qualsiasi intervento o insieme di interventi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio fino a raggiungere la soglia prestazionale richiesta dalla normativa;
  2. miglioramento termico dell’involucro incluse coibentazioni – pavimenti – sostituzione di finestre e infissi (anche portoni, persiane o scuri), fino a una soglia di 60.000 euro: si tratta di interventi su strutture opache orizzontali e verticali che delimitano volumi già riscaldati e che rispettino i requisiti di trasmittanza del decreto 26 Gennaio 2010;
  3. installazione dei pannelli solari (fino a 60.000 euro): pannelli termici per la produzione di acqua calda per abitazioni, industrie, piscine, case di riposo, strutture sportive, e in ambito commerciale;
  4. sostituzione impianti climatizzazione invernale (fino a 30.000 euro): sostituzione per intero o parziale di impianti esistenti con nuovi dotati di caldaie a condensazione (ma anche geotermici e pompe di calore) e relativo sistema di distribuzione come il riscaldamento a pavimento (non ammessa per i nuovi impianti di riscaldamento);
  5. sostituzione impianti climatizzazione invernale con efficienza almeno di classe A, comprensiva di installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classe minima V, VI o VIII);
  6. acquisto e installazione si sistemi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione o produzione di acqua calda.

Detrazioni del 50%

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione per gli interventi sulle singole unità immobiliari passa al 50% nei casi di:

  1. acquisto e posa in opera di finestre con infissi e schermature solari;
  2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a condensazione con efficienza di classe A di prodotto (gli impianti con efficienza inferiore sono espressamente escludi dalle agevolazioni);
  3. acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale alimentati da generatori di calore a biomasse combustibili (detrazione massima di 30.000 euro);
  4. impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili (fino a un massimo di 30.000 euro).

Per alcune categorie è necessario che gli edifici siano già dotati di riscaldamento (ad esclusione dei pannelli solari) e che gli interventi siano subordinati a particolari caratteristiche tecniche degli elementi costruttivi che si vanno ad introdurre, al fine di realizzare un vero e proprio miglioramento energetico.

Per calcolare la percentuale corretta riferita all’anno di detrazione per le spese effettuate occorre riferirsi alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa).

La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica non è cumulabile con altre agevolazioni, quale ad esempio quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Nel caso sussistano le circostanze per ottenere entrambe le agevolazioni si potrà usufruire solo dell’una o dell’altra.

Agevolazioni per i condomini

Le detrazioni si applicano anche sui lavori effettuati su parti comuni o sull’intero edificio, per un massimo di 40.000 euro, e precisamente corrispondono a:

  • il 65 % per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
  • il 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se gli interventi hanno inciso su almeno il 25% della superficie dell’edificio;
  • il 75% per i lavori di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.

Per i condomini siti in zone sismiche, se i lavori di riqualificazione energetica corrispondono con opere per la riduzione del rischio sismico, la detrazione sale all’80%, quando determina il passaggio ad una classe inferiore, e all’85% se si scalda di due classi di rischio.

Quali spese sono detraibili?

Le spese che concorrono alla detrazione d’imposta sono sia i costi per gli interventi che le prestazioni professionali richieste per attuarli (spese tecniche ad esempio). Oltre ai costi vivi sono incluse nelle spese la manodopera e tutte le necessarie assistenze murarie e impiantistiche necessarie a rendere l’opera compiuta e funzionante.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Sono ammessi alla detrazione i soggetti contribuenti residenti e non residenti, privati ed esercenti attività d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’edificio oggetto di intervento. Nello specifico persone fisiche (inclusi esercenti arti e professioni), le società o coloro che hanno reddito di impresa, le associazioni di professionisti, gli enti pubblici e privati senza attività commerciale.

All’interno della categoria delle persone fisiche vi sono anche i titolari di diritti reali sull’edificio (usufrutto, abitazione, superficie, etc.), i condomini per le parti condominiali, gli inquilini e coloro che sono in comodato uso gratuito. Sono ammessi anche i conviventi del familiare che detiene il diritto o possiede l’immobile che sostengono le spese oggetto di detrazione (a meno che in questo caso gli immobili siano strumentali all’attività d’impresa, arte o professione).

Cessione del credito

È possibile cedere il credito ai fornitori, persone fisiche, società o enti, che hanno svolto i lavori, tuttavia solo coloro che possiedono redditi esenti dal versamento dell’Irpef possono cederlo a banche o intermediari finanziari.

Ulteriori adempimenti

Per usufruire della detrazione sono inoltre necessarie alcune procedure e modalità specifiche che entrano nel dettaglio delle operazioni bancarie, della documentazione da richiedere al produttore dell’impianto o del bene, delle certificazioni da produrre e trasmettere agli Enti preposti, obblighi particolari e documenti da conservare.

Per ulteriori dettagli nell’ambito della riqualificazione energetica è possibile consultare l’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Website: Caroselling

Copywriter con esperienza decennale nel settore tecnico, architettonico e tecnologico.