Stufa a pellet: detrazione fiscale e agevolazioni
In un’ottica di maggior risparmio energetico ed economico, fra le varie voci di spesa di una famiglia, incide considerevolmente il sistema di riscaldamento della propria abitazione. Le soluzioni per chi vuole migliorare il contenimento energetico di casa, riducendo di conseguenza anche i consumi, includono la possibilità di installare apparecchi biomassa. Fra questi vi è un’ampia gamma di stufe a pellet, che oltre a permettere un sostanziale miglioramento termico permettono di usufruire della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Stabilità del 2017. Oltre alla detrazione si può usufruire anche di altre agevolazioni fiscali quali l’IVA ridotta.
La stufa a pellet
La stufa a pellet è una stufa che utilizza il pellet quale combustibile in sostituzione alla legna. Il pellet è il prodotto della lavorazione degli scarti di segheria e in generale di tutti gli scarti della lavorazione del legname. E’ pertanto un prodotto ecologico, con un basso impatto ambientale e che utilizza elementi esistenti i quali anziché essere smaltiti vengono riutilizzati per produrre il combustibile.
Per l’espulsione dei fumi la stufa necessita un collegamento ad una canna fumaria esistente, oppure, nei modelli senza canna fumaria, di un condotto di scarico costruito con materiale termoresistente in conformità alle norme UNI e dal diametro generalmente inferiore ai 100 mm. Il tiraggio forzato dei fumi della stufa avviene a mezzo di una ventola meccanica in modo da non avere fastidiosi reflussi e fuoriuscite di fumo.
La manutenzione prevede sostanzialmente due interventi, uno di tipo ordinario per la pulizia del cassetto cenere e della zona combustione, il secondo annualmente per una pulizia generale più approfondita.
I requisiti per la detrazione e le agevolazioni
Per quanto riguarda l’installazione degli apparecchi biomassa e quindi delle stufe a pellet vi sono due diversi tipi di detrazione: la detrazione dall’IRPEF in dieci anni del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e la detrazione del 65% per la riqualificazione energetica (denominata anche Ecobonus).
La detrazione del 50% dall’IRPEF in 10 rate annuali di uguale importo (con tetto massimo della detrazione fissato in euro 96.000) riguarda le spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, anche qualora non ci fosse la necessità di opere edili. L’installazione e l’acquisto della stufa a pellet rientra in tale categoria (Ristrutturazioni edilizie sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Per usufruire della detrazione il produttore della stufa deve rilasciare un certificato che attesta un rendimento maggiore del 70% in condizioni di regime (D.M. 15 febbraio 1992). Il tecnico qualificato che installa la stufa deve rilasciare regolare certificato di conformità.
Per quanto riguarda la manodopera e le opere accessorie diverse dall’acquisto della stufa è possibile usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 10%.
La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica globale del fabbricato, a differenza di quella del 50%, entra nel merito e definisce gli interventi agevolati (Riqualificazione energetica sul sito Agenzia delle Entrate). L’installazione di apparecchi a biomassa quali le stufe a pellet è consentita soltanto se rientra all’interno di una serie di interventi atti a garantire dati termici certi e certificabili di cui al D.M. 26.01.2010, la stufa a pellet infatti deve andare a sostituire l’impianto di climatizzazione invernale di un edificio esistente e già riscaldato. Inoltre la stufa che sostituirà la caldaia esistente deve possedere alcuni requisiti:
- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 (UNI-EN 303-5);
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- rispettare i limiti di emissione dell’allegato IX del D.L. 152/2006 oppure quelli regionali se più restrittivi;
- garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D.Lgs. 192/05.
Per completare gli adempimenti per la riqualificazione energetica è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità di tutti i dati tecnici al fine di trasmettere all’ENEA (l’Ente predisposto) tutta la documentazione necessaria.